1. Il Comune riconosce e promuove, anche d'intesa con i Consigli di Quartiere, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei soggetti di cui all'art. 13, e gli interessi collettivi. 2. Tali riunioni possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. 3. A esso partecipano le persone interessate e i rappresentanti dell'amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno 4. Tali riunioni possono essere convocate anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'amministrazione di cui č richiesta la presenza. 5. I regolamenti stabiliranno le modalitā di convocazione, di coordinamento e di funzionamento assicurando il pieno rispetto dei princėpi di partecipazione posti alla base della legge. |