Comuni Italiani Art. 14 - Istanze, Petizioni e Proposte di Cittadini Singoli o Associati. Statuto Comunale di Padova (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini padovani o patavini

Statuto Comune di Padova

Titolo III - Partecipazione, Libere Forme Associative, Organismi di Partecipazione
Art. 14 - Istanze, Petizioni e Proposte di Cittadini Singoli o Associati
1. I soggetti di cui all'art. 13, singoli o associati, gli enti, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali, al fine della migliore tutela di interessi collettivi, hanno la facoltą di presentare al Sindaco istanze su specifici aspetti dell'attivitą dell'amministrazione. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Sindaco fornisce risposta all'istanza.

2. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo fissato dal regolamento, hanno la facoltą di rivolgere petizioni collettive al Sindaco, che le trasmette all'organo competente a provvedere. In caso di competenza del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo si pronuncerą preliminarmente sull'inserimento della questione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

3. I soggetti di cui all'art. 13, nel numero minimo stabilito dal regolamento, le associazioni, gli ordini e i collegi professionali hanno facoltą di presentare al Sindaco proposte per l'adozione di atti e la conclusione di negozi da parte del Comune. Il Sindaco trasmette la proposta entro 30 giorni all'organo competente.

 
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