Comuni Italiani Art. 21 - Composizione della Giunta. Statuto Comunale di Carmignano di Brenta (Provincia di Padova - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini carmignanesi

Statuto Comune di Carmignano di Brenta

La Giunta
Art. 21 - Composizione della Giunta
La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 Assessori, tra cui un Vicesindaco nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il Sindaco può in ogni momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

v. art. 23 e 25 L. 81/93 art. 16 comma 3 L. 81/93

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Documenti Programmatici per l'Elezione del Sindaco e degli Assessori
Art. 20 - Regolamento Interno
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