1. La Giunta del Comune di Venezia si compone del Sindaco che la presiede e da 12 Assessori/e. (Comma modificato con deliberazioni C.C. n.35 del 21/22.3.94, n.159 del 2/3.10.95 e n.77 del 12.6.2000). 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un/una V.Sindaco, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui all'art.27 della Legge 25 marzo 1993 n.81, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 3. Gli/le assessori/e non sono membri del Consiglio Comunale. Se un/una consigliere/a comunale viene nominato/a assessore/a, cessa dalla carica di consigliere/a all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il/la primo/a dei non eletti. Il Sindaco può revocare uno/a o più assessori/e dandone motivata comunicazione al Consiglio. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 4. La Giunta, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese. 5. La Giunta ogni sei mesi invia una relazione dello stato di avanzamento dei programmi stabiliti per settore alle Commissioni Consiliari competenti. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 6. La Giunta è competente in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999). 7. Nel caso di oneri finanziari pluriennali, la competenza è del Consiglio ai sensi dell'art.32 lett. l ed n. (Comma aggiunto - Delib. n.195 del 21.12.1999). |