Comuni Italiani Art. 8/quater - Assenza dalle Sedute. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo II - Attribuzioni degli Organi del Comune
Sezione II - Il Consiglio Comunale
Art. 8/quater - Assenza dalle Sedute
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

2. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di: salute, famiglia, forza maggiore, lavoro, ferie, impegni istituzionali.

3. La mancata partecipazione non giustificata, a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

(Articolo aggiunto - Del. C.C. n.195 del 21.12.1999).

 
Altri Articoli:
Articolo 9
Art. 8/ter
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