Comuni Italiani Articolo 32. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo V - Municipalità
Articolo 32
1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di votazione previste per l'approvazione dello statuto, elegge il Difensore civico.

2. Il Difensore civico viene scelto in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature.

3. Il Difensore civico dura in carica tre anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità. (Comma modificato con deliberazioni C.C.
n.28/bis del 14.2.97 e n.37 del 17.2.97).

4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.

5. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.

6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e ciascun Consiglio Circoscrizionale possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.

 
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