Comuni Italiani Articolo 31. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo V - Municipalitā
Articolo 31
1. Č prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialitā ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

1/bis. Le modalitā d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

2. Il Difensore civico:
- svolge la sua funzione in piena libertā ed indipendenza;
- non č soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
- esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali;
- si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico č stabilito dal regolamento;
- ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale.

 
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