1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini. 1/bis. Le modalità d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94). 2. Il Difensore civico: - svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza; - non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; - esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali; - si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento; - ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale. |