Comuni Italiani Articolo 29. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo V - Municipalità
Articolo 29
1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente alle competenti Commissioni consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.

2. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte che abbiano rilevanza limitata ad una circoscrizione vanno indirizzate, e sono comunque trasmesse, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

 
Altri Articoli:
Articolo 30
Art. 28/ter - Referendum Propositivo e Abrogativo/Propositivo
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