Comuni Italiani Articolo 26. Statuto Comunale di Venezia (Provincia di Venezia - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini veneziani

Statuto Comune di Venezia

Capo V - Municipalità
Articolo 26
1. Il Comune di Venezia promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto indicando le persone che le rappresentano.

3. L'iscrizione all'Albo è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale ed ha valore sino a quando, con cadenza quadriennale, il Consiglio stesso provveda a riesaminare tutte le iscrizioni. (Comma modificato con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

4. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla Giunta Comunale esclusivamente in favore di associazioni iscritte all'Albo ed obbliga l'associazione che le richiede alla presentazione dei bilanci e quindi dei documenti che giustificano l'impiego di dette erogazioni.

4/bis. Annualmente viene reso pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi. (Comma aggiunto con deliberazione C.C. n.35 del 21/22.3.94).

5. Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi.

6. Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il Consiglio può istituire apposite Consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.

7. Le Consulte possono rivolgere al Sindaco ed alla Giunta istanze, petizioni e proposte ed esprimono nelle materie di loro competenza i pareri richiesti dagli organi collegiali.

8. Il funzionamento delle Consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal regolamento che deve prevedere l'inserimento delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

 
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