1. Venezia è ente territoriale autonomo dotato di poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, e si dà il presente statuto. 2. Venezia è comune metropolitano, capoluogo della Regione del Veneto e città metropolitana, costituita con il concorso degli altri comuni che vi aderiscono, nei modi stabiliti da legge o atto con forza di legge dello Stato. 3. In caso di mancata costituzione della città metropolitana, ai sensi del precedente comma, i confini della città metropolitana coincidono con l'attuale circoscrizione territoriale del Comune di Venezia. 4. Il Comune di Venezia è costituito dalle comunità delle popolazioni insediate nel suo territorio, organizzate in municipalità ai sensi del presente statuto. Il territorio è individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale. 5. Venezia tutela la propria civiltà, riconosce e sostiene le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio. (Articolo sostituito - Delib. C.C. n.119 del 23.7.2003). |