Comuni Italiani Art. 60 - Tutore dei Minori. Statuto Comunale di Treviso (Provincia di Treviso - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini trevigiani

Statuto Comune di Treviso

Titolo VIII - Difensore Civico e Tutore dei Minori
Art. 60 - Tutore dei Minori
Il Comune istituisce la figura del tutore dei minori al quale è attribuito il compito di collaborare con il sindaco, con gli enti e le associazioni competenti, al fine di tutelare gli interessi dei minori, con particolare riguardo alla proposizione di progetti idonei a creare una politica a favore degli stessi.

Il tutore dei minori viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, viene eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. L'elezione deve essere effettuata, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini di età non inferiore ai 40 anni e forniti di adeguata esperienza e formazione in campo amministrativo, psicologico e della formazione. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale, adottata con le stesse modalità previste per l'elezione, nel caso di gravi e ripetute inadempienze o di comprovata inefficienza.

Il regolamento disciplina le modalità di nomina, le incompatibilità, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l'indennità da corrispondere.

 
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