Al fine di garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il consiglio comunale può nominare il difensore civico. Il difensore civico viene eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Viene scelto tra i cittadini di età non inferiore ai 30 anni e che abbiano un'adeguata esperienza giuridica o amministrativa. Non sono eleggibili a difensore civico i cittadini che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere comunale; i membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali, provinciali e comunali; i membri dei comitati regionali di controllo. Il regolamento, approvato con la maggioranza di cui al comma 2°, disciplina le modalità di elezione, i compiti, le prerogative, la dotazione di mezzi e di personale, i rapporti con gli organi istituzionali e fissa l'indennità da corrispondere. |