1. Valgono per i Revisori dei conti le medesime cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge per i Consiglieri comunali. 2. Non possono inoltre essere nominati Revisori, e se nominati decadono: a) i Consiglieri comunali e provinciali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige; b) i parenti fino al quarto grado, il coniuge, gli affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori, del Segretario generale e dei dirigenti del Comune; c) i dipendenti del Comune di Bolzano, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 3. I Revisori dei conti, nell'esercizio della loro funzione, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Amministrazione. Sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per motivi di ufficio e ad osservare scrupolosamente le regole deontologiche connesse alla loro attività. In caso di inosservanza di questi doveri, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e sentito l'interessato, ne pronuncia la decadenza. Per ogni altro aspetto relativo alla dichiarazione di decadenza e alla surroga del Revisore si applicano le norme contenute nell'articolo precedente. 4. I Revisori dei conti sono responsabili della veridicità di quanto attestano e devono adempiere alle loro funzioni con la diligenza del mandatario. |