1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri eletti, secondo le modalità previste dalla legge, dal Consiglio comunale, con voto limitato e nel rispetto della proporzionale linguistica. 2. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Fisso rimanendo il rispetto delle procedure fissate dalla legge e la libera espressione del voto da parte dei Consiglieri, la Giunta potrà proporre al Consiglio i nominativi dei Revisori dei Conti scelti con la modalità sorteggio da effettuarsi alla presenza dei Capigruppo, fra tutti i residenti in possesso dei requisiti che avranno presentato domanda di ammissione all'elenco apposito depositato presso la Segreteria Generale. 3. I Revisori non sono revocabili se non per inadempienza. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni del Collegio durante lo stesso esercizio finanziario decade dall'incarico. Il Presidente del Collegio dei revisori o ciascuno degli altri due membri è tenuto comunicare immediatamente il verificarsi della causa di decadenza al Sindaco. La decadenza, previa comunicazione all'interessato e all'ordine, albo o collegio di appartenenza, e deliberata, su proposta del Sindaco, dal Consiglio comunale. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione. 4. In caso di cessazione dalla carica di un Revisore per qualunque motivo diverso da quello di cui al comma precedente, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, procede alla sostituzione del Revisore entro trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta delle dimissioni ovvero dalla formale notizia al Sindaco del verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione. 5. In ogni caso la sostituzione del Revisore decaduto o cessato dall' incarico avviene nel rispetto dei criteri di composizione del Collegio previsti dalle leggi in vigore. Il Revisore subentrante cessa dalla carica alla scadenza del Collegio. |