Comuni Italiani Art. 20 - Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo II - Il Sindaco ed il Vice Sindaco
Art. 20 - Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione
1. Il Sindaco, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione:
a) sovrintende all'esecuzione degli atti ed ha il potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo delle strutture gestionali e amministrative dell'ente.
b) può delegare agli Assessori specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee.
c) può delegare, se la legge lo consente, la sottoscrizione di particolari categorie di atti o di singoli atti specificamente individuati al Segretario generale e ai Dirigenti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare il Sindaco:
a) assegna gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della Giunta stessa, in relazione alle funzioni e alle deleghe a ciascuno di essi attribuite.
b) impartisce direttive al Segretario generale e ai dirigenti in ordine all'esercizio delle loro funzioni di gestione e di vigilanza sull'attività degli uffici e dei servizi.
c) promuove le iniziative e adotta i provvedimenti idonei ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società a prevalente capitale comunale, consorzi e concessionari di servizi comunali svolgano le loro funzioni e le loro attività in conformità agli obbiettivi indicati dal Consiglio comunale e alle delibere attuative e di indirizzo adottate dalla Giunta comunale.
d) richiede, nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e della competenza degli altri organi comunali, i finanziamenti, le sovvenzioni, i contributi di interesse del Comune.
e) procede alle nomine e alle designazioni di competenza del Comune che non siano attribuite alla competenza del Consiglio o della Giunta comunale. In ogni caso spetta al Sindaco procedere alle nomine alle quali il Consiglio non abbia provveduto nei termini stabiliti dalla Legge. In questo caso il Sindaco procede nel rispetto di quanto disposto dall'art.15 comma 5 della medesima legge.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Il Sindaco quale Ufficiale del Governo
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