Comuni Italiani Art. 18 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 18 - Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio istituisce al suo interno Commissioni permanenti e, quando lo ritiene, speciali. Possono altresì essere istituitecommissioni di inchiesta.

2. Il Regolamento disciplina numero, composizione, organizzazione, funzionamento, poteri e materie di competenza della Commissione nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nello Statuto.

3. Le Commissioni vengono costituite in modo tale che i gruppi siano presenti in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Ogni gruppo consiliare ha diritto di essere rappresentato nelle Commissioni ove sia composto di almeno quattro Consiglieri/e. Più gruppi consiliari possono costituirsi in gruppo misto per ottenere una rappresentanza congiunta nelle diverse Commissioni.

4. Salvo la Commissione consiliare costituita dalla Conferenza dei/delle Capigruppo, per la composizione delle Commissioni deve essere osservata anche la proporzione tra i diversi gruppi linguistici presenti in Consiglio.

5. Le materie di competenza delle Commissioni permanenti devono essere definite tenendo conto, per quanto possibile, delle articolazioni burocratiche ed organizzative dell'amministrazione comunale. Spetta alle Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, l'attività istruttoria degli atti deliberativi del Consiglio, nonchè le eventuali attività connesse con il controllo politico - amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi connessi alle loro competenze per materia, la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento disciplina altresì le modalità di partecipazione a titolo consultivo di esterni al Consiglio, nonchè i casi e i modi con i quali le Commissioni possono chiedere l'audizione di rappresentanti del Consiglio in Enti, Aziende o società. Le Commissioni hanno comunque il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei/delle dirigenti e funzionari/e del Comune.

6. Le Commissioni speciali sono istituite per lo svolgimento di indagini o per l'esame di particolari questioni o problemi, anche prevedendo, ove sia ritenuto opportuno o necessario, la partecipazione di membri esterni al Consiglio. Il Consiglio comunale può altresì istituire Commissioni di inchiesta, con la partecipazione di tutti i gruppi rappresentati in Consiglio, per accertare la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa quando ci sia richiesto, con apposito ordine del giorno specificante i motivi e l'oggetto della richiesta, dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri. L'istituzione della Commissione di inchiesta deve comunque essere approvata dal Consiglio con la maggioranza richiesta per le deliberazioni consiliari.

7. Il regolamento, nel rispetto di quanto disposto dal comma precedente, determina le ulteriori modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni speciali e di inchiesta. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Commissioni consiliari permanenti.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Il Sindaco
Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo
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