1. Il regime giuridico dei beni comunali č disciplinato dalla legge. 2. La Giunta stabilisce le modalitā di utilizzazione dei beni comunali e sovraintende alla gestione e conservazione del patrimonio comunale. 3. La rilevazione e la gestione dei beni comunali deve avvenire sulla base di un sistema coordinato di contabilitā patrimoniale, secondo le modalitā stabilite dal regolamento di contabilitā e dalle altre disposizioni regolamentari del Comune. In ogni caso la Giunta comunale deve assicurare la tenuta degli inventari dei beni mobili e immobili e il loro aggiornamento annuale. I beni di facile consumo non devono essere inventariati. 4. Gli inventari devono far parte di un unico libro inventario generale, contenente, anche con l'ausilio di supporti magnetici e informatici, l'elenco dei beni del Comune, diviso in sezioni distinte a seconda che si tratti di beni mobili o immobili, e articolate a seconda che si tratti di beni fruttiferi o infruttiferi. 5. Gli inventari e il libro inventario generale devono indicare il momento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, il valore venale del bene al momento dell'acquisizione, le caratteristiche che esso presenta, la destinazione e il tipo di utilizzazione. Devono inoltre contenere gli elementi richiesti dal regolamento di contabilitā al fine di valutare l'economicitā nella gestione del patrimonio. |