1. Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dal Presidente, scelto dal Consiglio comunale fra i membri che siano iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti. 2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente almeno una volta al mese ed ogni volta che ne facciano richiesta il Sindaco o almeno un terzo dei Consiglieri comunali. 3. Il Sindaco può invitare i Revisori ad assistere al Consiglio comunale, alla Giunta, alle Commissioni consiliari, allorchè si discuta di argomenti sui quali si ritiene opportuno acquisire il loro parere. In ogni caso i Revisori presenziano alla seduta del Consiglio in cui si discute del bilancio consuntivo. 4. Il Collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti espressi in modo palese. Il Revisore dissenziente deve indicare a verbale i motivi del dissenso. 5. In caso di mancato funzionamento del Collegio o di gravi e ripetute inadempienze nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, procede al suo scioglimento e al successivo rinnovo, applicando le norme contenute nell'art. 98. |