Comuni Italiani Art. 100 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilità
Capo I - I Revisori dei Conti
Art. 100 - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dal Presidente, scelto dal Consiglio comunale fra i membri che siano iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il Collegio è convocato dal suo Presidente almeno una volta al mese ed ogni volta che ne facciano richiesta il Sindaco o almeno un terzo dei Consiglieri comunali.

3. Il Sindaco può invitare i Revisori ad assistere al Consiglio comunale, alla Giunta, alle Commissioni consiliari, allorchè si discuta di argomenti sui quali si ritiene opportuno acquisire il loro parere. In ogni caso i Revisori presenziano alla seduta del Consiglio in cui si discute del bilancio consuntivo.

4. Il Collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti espressi in modo palese. Il Revisore dissenziente deve indicare a verbale i motivi del dissenso.

5. In caso di mancato funzionamento del Collegio o di gravi e ripetute inadempienze nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, procede al suo scioglimento e al successivo rinnovo, applicando le norme contenute nell'art. 98.

 
Altri Articoli:
Art. 101 - Beni Comunali e Gestione del Patrimonio
Art. 99 - Competenza del Collegio dei Revisori dei Conti
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