1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. 2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune. 3. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delibere di revisione o abrogazione del presente Statuto. |