1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente Statuto possono essere presentate dalla giunta comunale e da ciascun consigliere e sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. La proposta di delibera, avente per oggetto l'abrogazione del presente Statuto, non è ammissibile se non è presentata dalla giunta comunale previa delibera unanime, o da almeno un terzo dei consiglieri, e se non è accompagnata dalla contestuale proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione del precedente. 3. La proposta di abrogazione è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto. |