1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 3. Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi. 4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe o corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative. |