Comuni Italiani Art. 34 - Finanza Locale. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo IV - Finanza e Contabilità
Art. 34 - Finanza Locale
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Le tariffe e i corrispettivi sono adeguati, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino tariffe o corrispettivi inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

 
Altri Articoli:
Art. 35 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
Art. 33 - Ordinamento Finanziario
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