1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 63 si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti e documenti. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura. 2. E' data informazione al pubblico circa le modalità per l'esercizio del diritto di accesso. Le relative domande si presentano agli uffici appositamente designati che hanno il compito di agevolare tali richieste; l'ubicazione degli uffici è portata a conoscenza del pubblico. 3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti. 4. Sulla domanda di visione si provvede immediatamente. Analogamente si provvede per la domanda di copia nei limiti della disponibilità dei mezzi. 5. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dal regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni. 6. Per gli atti e i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informativi o telematici il rilascio di copia può essere sostituito dal rilascio della pubblicazione, previo pagamento del relativo costo, o dall'indicazione delle modalità per l'accesso ai mezzi informatici o telematici. |