Comuni Italiani Art. 63 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo IV - Informazione e Diritti di Accesso
Art. 63 - Diritto di Accesso
1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune.

2. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

3. Il diritto di accesso è escluso solo per gli atti e i documenti individuati dal regolamento, per i quali sussistano esigenze di tutela della riservatezza di terzi o esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Esercizio del Diritto di Accesso
Art. 62 - Pubblicazione di Atti
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