1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio nel proprio seno, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza. Il Presidente delega uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. 2. Per l'elezione dei due Vice Presidenti di cui al precedente comma, ogni Consigliere vota per un solo nome. L'elezione avviene a scrutinio segreto e verranno eletti i due Consiglieri, di cui uno della minoranza, che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. 3. I due Vice Presidenti eletti dal Consiglio possono essere revocati con la stessa procedura e nei casi già previsti per il Presidente al comma 2, dell'articolo 33. 4. Il regolamento determina i poteri e le funzioni dell'Ufficio di Presidenza e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. |