Comuni Italiani Art. 24 - Modalità dell'Elezione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo 3° - Difensore Civico
Art. 24 - Modalità dell'Elezione e Durata in Carica
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati; dopo due votazioni infruttuose, il Difensore Civico può essere eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le candidature possono essere presentate da cittadini singoli e associati, e dai Consigli di Circoscrizione, con le modalità previste dal regolamento.

2. Il Difensore Civico dura in carica per tre anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore.

3. Il Difensore Civico decade dalla relativa carica ove fosse candidato per le elezioni politiche nazionali ed europee, nonché per le regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Revoca
Art. 23 - Ineleggibilità e Incompatibilità
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