Comuni Italiani Art. 23 - Ineleggibilità e Incompatibilità. Statuto Comunale di Como (Provincia di Como - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini comacini o comaschi o comensi

Statuto Comune di Como

Titolo II - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo 3° - Difensore Civico
Art. 23 - Ineleggibilità e Incompatibilità
1. Sono ineleggibili alla carica di Difensore Civico i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, nonché i cittadini candidati alle ultime consultazioni elettorali comunali. Sono altresì ineleggibili i dipendenti del Comune, e delle relative aziende e istituzioni.

2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di membro degli organi di gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali, di membro di Consigli di Amministrazione di consorzi cui partecipa il Comune, di componente del Comitato Regionale di Controllo o di sue sezioni, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

 
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