1. Il Regolamento, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge, garantisce ed assicura ai cittadini, singoli od associati, l'accesso ai documenti, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Esso disciplina inoltre modalità e procedure per l'individuazione del responsabile del procedimento. 2. In particolare: a) indica le categorie di atti dei quali può temporaneamente essere vietata l'esibizione; b) istituisce un registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui sono integralmente riportate le dichiarazioni del Sindaco per i casi di divieto di esibizione; c) assicura le modalità di accesso dei cittadini, singoli od associati, ai documenti amministrativi. In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e degli eventuali diritti, tasse ed imposte se ed in quanto spettanti; d) indica le norme necessarie per assicurare ai cittadini, singoli od associati, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure di loro interesse; e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; prevede un registro con l'indicazione cronologica delle pratiche. 3. L'organizzazione del rapporto amministrazione-cittadini nella forma dell'URP unificato afferisce alla programmazione gestionale, e tende a realizzare un unico ufficio per tutta la Pubblica Amministrazione cittadina. |