1. Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, salvo diversa ed esplicita indicazione, alle seguenti persone: a) ai cittadini residenti nel Comune della Spezia; b) ai cittadini non residenti, che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di servizio militare, di studio e di utenza di servizi; c) agli stranieri ed apolidi che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a) secondo le norme sulla immigrazione. |