Art. 53 - Spese per le Campagne Elettorali. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo IV - Organi del Comune
Art. 53 - Spese per le Campagne Elettorali
1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune entro ventiquattro ore dalla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e vi rimane fino alla scadenza del termine di pubblicazione del rendiconto.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni all'Albo Pretorio.
3. Sia i bilanci preventivi che i rendiconti delle liste devono essere presentati e sottoscritti dai rispettivi delegati, mentre quelli dei singoli candidati a Consigliere comunale ed alla carica di Sindaco sono sottoscritti dai medesimi.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo dovrà essere resa nota, a cura del Presidente del Consiglio comunale e con spesa a carico del fondo assegnato al gruppo consiliare interessato, mediante pubblicazione su almeno tre quotidiani, aventi pagine locali, e contestuale annuncio su due emittenti locali