Comuni Italiani Art. 4 - Principi Fondamentali. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo I - Caratteristiche del Comune
Art. 4 - Principi Fondamentali
1. La comunità di Aosta, organizzata nel proprio Comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello Stato e di quelle regionali.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti, i poteri e le competenze di cui al presente Statuto.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle norme di legge, dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, dallo Statuto e dai propri regolamenti.

4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'Amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento tributario, promuove i propri rapporti con i contribuenti sulla base di regole ispirate alla chiarezza, alla trasparenza ed alla collaborazione e sulla base del presupposto generale della buona fede del contribuente stesso. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

6. Promuove la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, utilizzando o prevedendo forme di collaborazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici. Nell'ambito della salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale il Comune valorizza l'uso del "patois" nelle assemblee elettive, garantendone la comprensione a tutti i convenuti nei modi stabiliti dal regolamento.

7. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

8. Considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della intera comunità civile, al fine di garantire ad ogni individuo condizioni di autonomia e di autodeterminazione, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.

9. Assume come obiettivo prioritario la tutela dei diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona. Una volta l'anno, il Sindaco o l'Assessore da questi delegato, relaziona al Consiglio Comunale in merito allo stato dei servizi e agli interventi compiuti dal Comune nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo.

10. Ispira la propria autonomia ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, ai valori della democrazia e della Resistenza. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune quello di tutelare e migliorare la vita della comunità e di rendere più vivibile l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna, adottando le necessarie azioni positive e valorizzando i diritti dei minori.

11. Partecipa attivamente alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali, nell'ambito di un processo di integrazione che valorizzi il ruolo insostituibile dei poteri locali e a tal fine promuove occasioni di scambio di esperienze utili a sviluppare la pace, la conoscenza, la cooperazione e l'amicizia fra gli uomini e i popoli.

12. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali sul riconoscimento dei diritti naturali delle persone, promuove la cultura della pace e dei diritti umani sia assumendo direttamente sia favorendo iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.

13. I rapporti tra il Comune, gli altri comuni, le comunità montane e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

14. Il Comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e riconosce il ruolo fondamentale dei bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale.

 
Altri Articoli:
Art. 5 - Finalità
Art. 3 - Individuazione del Comune
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