1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il Comune si organizzerà, anche attraverso la creazione di appositi uffici, al fine di dare pubblicità ai propri atti, dotandosi di un sistema di raccolta dati e di trasmissione di notizie al pubblico che renda effettivo il principio della trasparenza nella formazione e nell'assunzione delle proprie decisioni. 3. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare: a) denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici; b) compiti espletati e prestazioni offerte; c) modalità di accesso. |