Comuni Italiani Art. 37 - Diritto di Informazione dei Cittadini e Pubblicità degli Atti Amministrativi. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo III - Partecipazione, Associazionismo e Iniziativa Popolare
Capo II - La Trasparenza e l'Accesso agli Atti
Art. 37 - Diritto di Informazione dei Cittadini e Pubblicità degli Atti Amministrativi
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il Comune si organizzerà, anche attraverso la creazione di appositi uffici, al fine di dare pubblicità ai propri atti, dotandosi di un sistema di raccolta dati e di trasmissione di notizie al pubblico che renda effettivo il principio della trasparenza nella formazione e nell'assunzione delle proprie decisioni.

3. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini. Il Comune pubblica e diffonde, anche per settori di attività, un "vademecum dell'utente" contenente in particolare:
a) denominazione e ubicazione dei servizi e degli uffici;
b) compiti espletati e prestazioni offerte;
c) modalità di accesso.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Albo Pretorio
Art. 36 - Accesso
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