1. Il referendum abrogativo può essere proposto solo sugli atti della giunta e del Consiglio comunale, con le limitazioni di cui all'articolo precedente. 2. Il referendum abrogativo è approvato quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 3. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel bollettino ufficiale della Regione. |