Comuni Italiani Art. 29 - Referendum. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo III - Partecipazione, Associazionismo e Iniziativa Popolare
Capo I - Partecipazione e Diritti di Cittadinanza
Art. 29 - Referendum
1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica il Comune prevede il ricorso al referendum popolare consultivo, propositivo ed abrogativo.

2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali..

3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

4. Il referendum può essere alternativamente proposto da:
a) la Giunta comunale;
b) almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
c) almeno 1.500 iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene verificata da apposita commissione tecnica nominata dal Sindaco, composta da tre membri e presieduta dal Segretario Generale.

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

7. Il regolamento disciplina l'organizzazione generale delle consultazioni referendarie, e in particolare le modalità ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Referendum Abrogativo
Art. 28 - Partecipazione Popolare
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