1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica il Comune prevede il ricorso al referendum popolare consultivo, propositivo ed abrogativo. 2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali.. 3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. 4. Il referendum può essere alternativamente proposto da: a) la Giunta comunale; b) almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune; c) almeno 1.500 iscritti nelle liste elettorali del Comune. 5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene verificata da apposita commissione tecnica nominata dal Sindaco, composta da tre membri e presieduta dal Segretario Generale. 6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata entro centoventi giorni dal deposito della richiesta. 7. Il regolamento disciplina l'organizzazione generale delle consultazioni referendarie, e in particolare le modalità ed i termini per la raccolta delle sottoscrizioni. |