Comuni Italiani Art. 19 - Funzionamento della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Brignano-Frascata (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brignanesi

Statuto Comune di Brignano-Frascata

Titolo I
Art. 19 - Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta comunale č convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalitą. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attivitą della giunta e assicura l'unitą dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilitą dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianitą tra gli assessori č determinata dall'etą.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

 
Altri Articoli:
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Art. 18 - Competenze della Giunta Comunale
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