1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegali alle quali concorrono gli assessori comunali. 2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali. 3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitą dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. 4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitą amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti. 5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivitą e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. |