Comuni Italiani Art. 47 - Istituzioni. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo VI - Servizi Pubblici Locali
Capo III - Istituzioni
Art. 47 - Istituzioni
1. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio di Servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono Organi dell'Istituzione:
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore.

3. Il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio d'Amministrazione sono stabiliti da specifico Regolamento.

4. Per la nomina, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui ai Commi 4 e 5 dell'Art. 46.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

 
Altri Articoli:
Art. 48 - Regolamento
Art. 46 - Aziende Speciali
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