1. L'Azienda Speciale è Ente strumentale dell'Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 2. Sono Organi dell'Azienda Speciale il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 3. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 del numero complessivo. 4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dall'Art. 234 e segg. del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). 5. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dell'accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate dall'Art. 52 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma. 6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione. |