Comuni Italiani Art. 30 - Decadenza dalla Carica di Consigliere. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo IV - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 30 - Decadenza dalla Carica di Consigliere
1. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La proposta di decadenza, formulata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni, o nel caso che le stesse non siano riconosciute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

 
Altri Articoli:
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Art. 29 - Consiglieri Comunali
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