Comuni Italiani Art. 29 - Consiglieri Comunali. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo IV - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 29 - Consiglieri Comunali
1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.

3. L'Amministrazione Comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti gli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti connessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e salvo rivalsa in caso di soccombenza giudiziale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.

5. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli oggetti perché ne riferisca al Consiglio stesso. 6 Al Consigliere comunale compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Decadenza dalla Carica di Consigliere
Art. 28 - Sedute Aperte
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Alessandria
Provincia di Alessandria
Regione Piemonte
Lista Siti su Alessandria

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Alessandria: Comune di Alfiano Natta Comune di Albera Ligure Lista