Art. 3 - Finalità del Comune. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 3 - Finalità del Comune
1. Il Comune di Alessandria rappresenta la Comunità alessandrina di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. A tal fine il Comune di Alessandria: - tutela e valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico della città, attraverso una attenta politica del territorio; - valorizza le produzioni agroalimentari tradizionali locali con specifici strumenti di denominazione d'origine; - sostiene le attività produttive con la istituzione di efficienti servizi pubblici e con adeguati interventi di promozione; - opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico della città, anche sotto il profilo turistico, nonché della storia, delle tradizioni locali; - riconosce nell'attività sportiva una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini; - promuove, nello spirito della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie e delle leggi regionali vigenti in materia, azioni di tutela e promozione della lingua piemontese e delle sue varianti locali nelle scuole, sui mezzi d'informazione, recuperando la toponomastica tradizionale, stimolando i cittadini all'uso corrente; - organizza e coordina servizi sociali efficienti per rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, mantenendo ferma la scelta della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sanitari; - opera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti.