Comuni Italiani Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo III - Circoscrizioni di Decentramento
Capo I - Norme Generali
Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale
1. Il Consiglio Circoscrizionale è composto dal Presidente e da venti Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio diretto con il metodo proporzionale. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano riportato almeno il 5% dei voti validamente espressi.

2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il Consiglio e il Presidente durano in carica cinque anni e sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale, ad eccezione dei casi di rinnovo previsti dai Commi 5 e 6 dell'articolo precedente.

4. Il Consiglio Circoscrizionale elegge al suo interno due Vice Presidenti di cui uno indicato dalla minoranza.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Funzioni Consultive
Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale
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