Comuni Italiani Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo III - Circoscrizioni di Decentramento
Capo I - Norme Generali
Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale
1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e svolge tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nonché quelle a lui delegate dal Sindaco.

2. Il Presidente è eletto a suffragio diretto dagli elettori della Circoscrizione, contestualmente all'elezione del Consiglio Circoscrizionale.

3. Il Presidente è eletto con il metodo dell'elezione diretta, a turno unico, con le modalità fissate dal Regolamento.

4. Il Presidente affida le funzioni vicarie ad uno dei due Vice Presidenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, limitandosi a adottare i soli provvedimenti improrogabili e urgenti. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

6. In caso di dimissioni o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, il Consiglio Comunale nomina un Commissario, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Circoscrizionale. Tale elezione deve tenersi nella prima tornata elettorale utile.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale
Art. 20 - Organi delle Circoscrizioni
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