Art. 14 - Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini
Statuto Comune di Alessandria
Titolo II - Istituti di Partecipazione Capo I - La Comunità Locale e il Comune
Art. 14 - Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico
1. È istituito, secondo modalità previste dal Regolamento, un Ufficio per l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di: a) favorire l'accesso alle strutture, ai servizi, ai documenti dell'amministrazione; b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dell'Ente; c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte dei cittadini; d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici ed articolati; e) programmare ed attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.
2. I cittadini possono esprimersi sia in lingua italiana, sia in lingua piemontese e sue varianti locali nei rapporti verbali con il Comune.