Comuni Italiani Art. 13 - Pubblicità degli Atti e Diritto d'Accesso e di Informazione dei Cittadini. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo I - La Comunità Locale e il Comune
Art. 13 - Pubblicità degli Atti e Diritto d'Accesso e di Informazione dei Cittadini
1. Tutti i documenti dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative dello Stato o del Comune ne vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa con dichiarazione motivata del Sindaco o del Presidente dell'Azienda, dell'Istituzione o degli Enti.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura ai cittadini l'accesso, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) accesso agli atti;
b) presentazione di documentazione;
c) formulazione di osservazioni;
d) audizioni personali;
e) partecipazione a conferenze di servizi, sopralluoghi ed ispezioni.

4. Il Regolamento che disciplina i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, prevede anche le forme di comunicazione continuativa agli Organi di informazione sull'attività del Comune, in particolare sulle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Il diritto di accesso e di informazione si esercita anche attraverso il libero collegamento telematico al sistema informatico comunale.

5. Il Bollettino Ufficiale del Comune, realizzato secondo i criteri indicati nel Regolamento, assicura l'informazione periodica e dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione.

6. Il bilancio annuale con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono preventivamente depositati presso le Circoscrizioni per favorire le osservazioni degli Organismi di partecipazione, al fine dell'espressione del parere di cui all'Art. 23, Comma 2. I suddetti atti, a seguito della loro approvazione, vengono depositati presso le Circoscrizioni per la consultazione da parte dei cittadini e degli Organismi di partecipazione. Il Regolamento può indicare ulteriori modalità di diffusione del contenuto essenziale del bilancio.

 
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