1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, compilato ed approvato secondo le modalità e nel termine stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità. 2. Con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, la giunta esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, avuto riguardo ai programmi ed ai costi sostenuti. |