Comuni Italiani Art. 7 - Programmazione e Pianificazione. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 7 - Programmazione e Pianificazione
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, per il tramite della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Partecipa alle scelte per la localizzazione delle grandi infrastrutture e servizi e per il tracciato delle arterie di comunicazione nazionali ed internazionali che interessano anche indirettamente il territorio comunale, avuto riguardo alla sua particolare collocazione geografica di capoluogo alpino di frontiera nell'ambito della realtà piemontese ed ai rapporti con la Liguria e la Francia.

5. Il Comune, nella gamma delle funzioni che fanno riferimento ai livelli sociali, educativi, culturali, sportivi nonchè alla tutela del patrimonio naturale e ambientale e dell'assetto del territorio, impegna la propria azione sui temi dell'infanzia e dei relativi diritti.

 
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