1. Il comune č ente autonomo e rappresenta, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunitā. La propria autonomia viene perseguita ed esercitata in campo statutario, normativo, organizzativo, amministrativo, impositivo e finanziario mediante lo statuto ed i regolamenti comunali; l'autonomia impositiva e finanziaria deve mantenersi nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il comune č titolare di funzioni proprie e di funzioni conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietā. 3. Il comune si riserva la facoltā di esercitare proprie funzioni avvalendosi anche dell'attivitā derivante dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. |