1. L'amministrazione comunale, di propria iniziativa o su richiesta, consulta le organizzazioni sindacali e di categoria e le altre formazioni economiche e sociali e, per quanto di interesse, le associazioni iscritte nell'apposito registro, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, del piano regolatore generale, del piano urbano del traffico, dei piani commerciali e di altri provvedimenti di particolare rilevanza di carattere generale. 2. L'amministrazione ha facoltà di consultare particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse. La consultazione può essere disposta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto quattordici anni. 3. L'amministrazione, al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini su materie determinate, ha facoltà di disporre indagini e inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi d'opinione. 4. Il regolamento disciplina le forme, le modalità e i termini delle consultazioni. |