1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un provvedimento comunale che incide su situazioni giuridiche soggettive, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, con le modalità e nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Sulla base delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il regolamento determina gli atti che devono essere comunicati agli interessati, le forme e i tempi di comunicazione da parte dell'amministrazione e di intervento da parte dei soggetti interessati e le altre modalità di conclusione del procedimento amministrativo. |