1. I dirigenti svolgono tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il comune all'esterno, che la legge o questo statuto non ricollegano alle funzioni del consiglio comunale, della giunta comunale e del sindaco, del segretario generale o del direttore generale, se nominato. 2. Competono loro, in particolare, i seguenti compiti: a) presidenza delle commissioni di gara, curando le procedure preventive di gara e successive di aggiudicazione; b) stipulazione dei contratti; c) presidenza delle commissioni di concorso o di selezione; d) assunzione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro, ed esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro; e) assunzione di atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa; f) rilascio di autorizzazioni e concessioni, anche di natura edilizia, che si basano su accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o da atti d'indirizzo; g) assunzione di provvedimenti conseguenti ai compiti di vigilanza edilizia e di repressione dell'abusivismo edilizio, quali la sospensione dei lavori, l'abbattimento e riduzione in pristino, irrogazione delle sanzioni amministrative; h) rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) sottoscrizione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che rientrino nell'ambito della propria autonomia gestionale o che risultino vincolati da disposizioni di legge, statutarie, regolamentari o da atti d'indirizzo degli organi di governo; j) rilascio del parere tecnico su tutti gli atti deliberativi; k) formulazione al sindaco ed all'assessore di riferimento di proposte su argomenti di competenza degli organi di governo; l) consulenza tecnica a supporto della formulazione di programmi e di decisioni da parte degli organi di governo; 3. I compiti elencati al comma precedente non sono esaustivi delle competenze dei dirigenti e vengono esercitati con le modalità e le attribuzioni stabilite negli specifici regolamenti comunali. 4. Un dirigente può reggere temporaneamente un ulteriore settore, vacante di dirigente, su incarico del sindaco. 5. I dirigenti svolgono le proprie funzioni avvalendosi principalmente della collaborazione dei funzionari del proprio settore ai quali è stata attribuita una posizione organizzativa. 6. Il dirigente può attribuire ai titolari di posizione organizzativa funzioni vicarie nell'ipotesi di propria assenza o impedimento; in casi eccezionali e particolarmente in settori privi momentaneamente di dirigente, un funzionario titolare di posizione organizzativa può essere delegato dal dirigente reggente di autonomi poteri gestionali, fino a revoca. |