Comuni Italiani Art. 54 - Esercizio dell'Attività dei Dirigenti. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo III - Organizzazione e Personale
Art. 54 - Esercizio dell'Attività dei Dirigenti
1. I dirigenti svolgono tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano il comune all'esterno, che la legge o questo statuto non ricollegano alle funzioni del consiglio comunale, della giunta comunale e del sindaco, del segretario generale o del direttore generale, se nominato.

2. Competono loro, in particolare, i seguenti compiti:
a) presidenza delle commissioni di gara, curando le procedure preventive di gara e successive di aggiudicazione;
b) stipulazione dei contratti;
c) presidenza delle commissioni di concorso o di selezione;
d) assunzione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione del personale, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro, ed esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro;
e) assunzione di atti di gestione finanziaria, ivi compresi gli impegni di spesa;
f) rilascio di autorizzazioni e concessioni, anche di natura edilizia, che si basano su accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o da atti d'indirizzo;
g) assunzione di provvedimenti conseguenti ai compiti di vigilanza edilizia e di repressione dell'abusivismo edilizio, quali la sospensione dei lavori, l'abbattimento e riduzione in pristino, irrogazione delle sanzioni amministrative;
h) rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) sottoscrizione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che rientrino nell'ambito della propria autonomia gestionale o che risultino vincolati da disposizioni di legge, statutarie, regolamentari o da atti d'indirizzo degli organi di governo;
j) rilascio del parere tecnico su tutti gli atti deliberativi;
k) formulazione al sindaco ed all'assessore di riferimento di proposte su argomenti di competenza degli organi di governo;
l) consulenza tecnica a supporto della formulazione di programmi e di decisioni da parte degli organi di governo;

3. I compiti elencati al comma precedente non sono esaustivi delle competenze dei dirigenti e vengono esercitati con le modalità e le attribuzioni stabilite negli specifici regolamenti comunali.

4. Un dirigente può reggere temporaneamente un ulteriore settore, vacante di dirigente, su incarico del sindaco.

5. I dirigenti svolgono le proprie funzioni avvalendosi principalmente della collaborazione dei funzionari del proprio settore ai quali è stata attribuita una posizione organizzativa.

6. Il dirigente può attribuire ai titolari di posizione organizzativa funzioni vicarie nell'ipotesi di propria assenza o impedimento; in casi eccezionali e particolarmente in settori privi momentaneamente di dirigente, un funzionario titolare di posizione organizzativa può essere delegato dal dirigente reggente di autonomi poteri gestionali, fino a revoca.

 
Altri Articoli:
Art. 55 - Conferenza dei Dirigenti
Art. 53 - Funzione dei Dirigenti
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